(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n.  3  del
                          17 gennaio 2018) 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
 
  (Omissis). 
 
  Visto l'art. 117, comma terzo e comma sesto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 42 dello statuto; 
  Vista la legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela
delle acque dall'inquinamento) ed in particolare l'art. 13; 
  Visto il decreto interministeriale  25  febbraio  2016  (Criteri  e
norme    tecniche    generali    per    la    disciplina    regionale
dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e  delle
acque reflue, nonche' per la produzione e l'utilizzazione  agronomica
del digestato); 
  Visto il parere favorevole del Comitato di direzione espresso nella
seduta del 5 ottobre 2017; 
  Visto il parere della competente  struttura  di  cui  all'art.  17,
comma 4 del regolamento interno  della  Giunta  regionale  19  luglio
2016, n. 5; 
  Vista le deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2017,  n.
1493; 
  Considerato quanto segue: 
    1. la legge regionale n. 3/2016 ha modificato la legge  regionale
n. 20/2006 in attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera d), numeri  5)
e 6), della legge regionale n.  22/2015,  con  la  quale  sono  state
trasferite alla Regione le funzioni in materia di tutela delle  acque
dall'inquinamento e le funzioni di autorita'  competente  concernenti
l'autorizzazione unica ambientale (AUA); 
    2. ad eccezione degli scarichi di acque reflue  domestiche  fuori
dalla pubblica fognatura provenienti da insediamenti residenziali  di
competenza del comune, le autorizzazioni allo  scarico,  in  pubblica
fognatura e fuori pubblica  fognatura,  sono  rilasciate  nell'ambito
dell'autorizzazione unica ambientale e pertanto  sono  attratte  alla
competenza regionale; 
    3. si rende  quindi  necessaria  una  revisione  del  regolamento
emanato con d.p.g.r. n. 46/R/2008 al fine di  adeguarne  i  contenuti
alle   modifiche   della   legge   regionale   n.   20/2006   nonche'
all'evoluzione della normativa statale in materia  di  autorizzazione
unica ambientale; 
    4. il d.p.g.r. n. 46/R/2006 contiene  altresi'  disposizioni  con
riferimento ad aspetti della disciplina di  settore  che  il  decreto
legislativo 3 aprile 2006,  n.  152  (Norme  in  materia  ambientale)
demanda alla normativa regionale, con particolare  riferimento:  alle
condizioni di autorizzazione degli scarichi  di  acque  reflue  e  ai
criteri per rilascio dell'autorizzazione  allo  scarico  delle  acque
reflue  urbane  provenienti  da  agglomerati  a  forte   fluttuazione
stagionale; alle prescrizioni regionali per la  tutela  delle  acque;
alle  fasi  di  autorizzazione  provvisoria;  all'individuazione  dei
trattamenti appropriati degli scarichi; alle procedure e modalita' di
utilizzazione agronomica; agli scaricatori di  piena;  alla  gestione
delle acque meteoriche dilavanti e delle acque  di  restituzione;  al
monitoraggio, flussi dati  e  alle  modalita'  di  effettuazione  dei
controlli; 
    5. e' quindi  necessario  dettare  disposizioni,  oltre  che  per
adeguare tale disciplina al nuovo riparto di  competenze  conseguente
al riordino delle funzioni provinciali attuato dalla legge  regionale
n.  22/2015,  anche  per   rivedere   l'impostazione   generale   del
regolamento, eliminando disposizioni procedurali e  di  coordinamento
ormai superate dalla semplificazione del quadro delle  competenze  in
materia di scarichi, che vede come titolari delle funzioni unicamente
comuni e Regione; 
    6.  e'  necessario  intervenire  in  materia   di   utilizzazione
agronomica  per  conformare  le  disposizioni  vigenti   alla   nuova
normativa statale. In particolare, con il  decreto  interministeriale
25 febbraio 2016 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina
regionale   dell'utilizzazione   agronomica   degli   effluenti    di
allevamento e  delle  acque  reflue,  nonche'  per  la  produzione  e
l'utilizzazione agronomica del digestato)  sono  stati  aggiornati  i
criteri e le norme tecniche generali  e  in  particolare  sono  state
introdotte  nuove   disposizioni   che   permettono   l'utilizzazione
agronomica  del  digestato  ottenuto,   in   impianti   aziendali   o
interaziendali, dalla digestione anaerobica  di  materiali  stabiliti
nel citato decreto ministeriale; 
  Si approva il presente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
     Definizioni. Modifiche all'art. 2 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 
 
  1. Alla  lettera  e)  del  comma  1  dell'art.  2  del  regolamento
regionale emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8
settembre  2008  n.  46/R  (Regolamento  di  attuazione  della  legge
regionale 31 maggio 2006, n. 20 «Norme  per  la  tutela  delle  acque
dall'inquinamento») dopo le parole: «nell'allevamento» sono  aggiunte
le seguenti: «nel corso dell'anno solare». 
  2. Alla lettera  f)  del  comma  1  dell'art.  2  del  d.p.g.r.  n.
46/R/2008 le parole: «gli effluenti» sono sostitute  dalle  seguenti:
«i materiali e le sostanze». 
  3. La lettera i) del comma 1 dell'art. 2 del d.p.g.r. n.  46/R/2008
e' sostituita dalla seguente: 
    «i) effluenti di allevamento: le deiezioni  del  bestiame  o  una
miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma  di
prodotto trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da  attivita'
di piscicoltura da impianti di acqua dolce;». 
  4. Alla lettera  l)  del  comma  1  dell'art.  2  del  d.p.g.r.  n.
46/R/2008 le parole:  «Sono  assimilati  ai  letami,  se  provenienti
dall'attivita' di allevamento» sono sostituite dalle seguenti.  «Sono
assimilati  ai  letami  le  frazioni  palabili  dei  digestati  e  se
provenienti dalle attivita' di allevamento». 
  5. Al numero 3) della lettera  l)  del  comma  1  dell'art.  2  del
d.p.g.r. n. 46/R/2008 la parola:  «zootecnici»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «di allevamento». 
  6. Alla lettera  m)  del  comma  1  dell'art.  2  del  d.p.g.r.  n.
46/R/2008 le parole: «Sono  assimilati  ai  liquami,  se  provenienti
dall'attivita' di allevamento:» sono sostituite dalle seguenti: «Sono
assimilati ai liquami i digestati tal quali, le frazioni chiarificate
dei digestati e se provenienti dall'attivita' di allevamento:». 
  7. Al numero 3 della  lettera  m)  del  comma  1  dell'art.  2  del
d.p.g.r. n. 46/R/2008 la parola:  «zootecnici»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «di allevamento». 
  8. Al numero 5 della  lettera  m)  del  comma  1  dell'art.  2  del
d.p.g.r. n. 46/R/2008 dopo la parola: «zootecnici» sono  aggiunte  le
seguenti: «non contenenti sostanze pericolose,». 
  9. Dopo il numero 5 della lettera m) del comma 1  dell'art.  2  del
d.p.g.r.  n.  46/R/2008  e'  aggiunto  il  seguente  numero:  «5-bis)
eventuali residui di alimenti zootecnici.». 
  10. Dopo la lettera m) del comma 1  dell'art.  2  del  d.p.g.r.  n.
46/R/2008 e' aggiunta la seguente: 
    «m  bis)  digestione  anaerobica  (DA):  processo  biologico   di
degradazione  della  sostanza  organica  in  condizioni   anaerobiche
controllate, finalizzato alla produzione del biogas, e con produzione
di digestato;». 
  11. Dopo la lettera m bis) del comma 1 dell'art. 2 del d.p.g.r.  n.
46/R/2008 e' aggiunta la seguente: 
    «m  ter)  digestato:   materiale   derivante   dalla   digestione
anaerobica delle matrici e delle sostanze  di  cui  all'art.  22  del
decreto ministeriale 25 febbraio 2016 da soli o in miscela tra  loro.
A seconda dei materiali e sostanze da  cui  deriva  il  digestato  e'
distinto in: agrozootecnico e agroindustriale;». 
  12. Dopo la lettera m ter) del comma 1 dell'art. 2 del d.p.g.r.  n.
46/R/2008 e' aggiunta la seguente: 
    «m quater)  impianto  di  digestione  anaerobica:  l'insieme  del
sistema di stoccaggio, delle vasche idrolisi  delle  biomasse,  delle
apparecchiature di trasferimento  dal  substrato  ai  digestori,  dei
digestori e gasometri, delle tubazioni di convogliamento del gas, dei
sistemi di pompaggio, condizionamento e trattamento del gas, di tutti
i gruppi di generazione (gruppi motore - alternatore) e  del  sistema
di trattamento dei fumi,  nonche'  impianti  e  attrezzature  per  la
produzione di biometano;». 
  13. Dopo la lettera m quater) del comma 1 dell'art. 2 del  d.p.g.r.
n. 46/R/2008 e' aggiunta la seguente: 
    «m  quinquies)  impianto  aziendale:   impianto   di   digestione
anaerobica al servizio  di  una  singola  impresa  agricola  che  sia
alimentato prevalentemente o  esclusivamente  con  le  matrici  o  le
sostanze di cui all'art. 22 del decreto ministeriale 25 febbraio 2016
provenienti dall'attivita' svolta dall'impresa medesima;». 
  14. Dopo la lettera m  quinquies)  del  comma  1  dell'art.  2  del
d.p.g.r. n. 46/R/2008 e' aggiunta la seguente: 
    «m sexies)  impianto  interaziendale:  l'impianto  di  digestione
anaerobica, diverso dall'impianto aziendale, che sia  alimentato  con
le matrici o le sostanze di cui all'art. 22 del decreto  ministeriale
25 febbraio 2016, provenienti esclusivamente da  imprese  agricole  o
agroindustriali associare o  consorziate  con  l'impresa  che  ha  la
proprieta' o la gestione dell'impianto o che  abbiano  stipulato  con
essa apposito contratto di fornitura di durata minima pluriennale.». 
  15. La lettera u bis) del comma  1  dell'art.  2  del  d.p.g.r.  n.
46/R/2008 e' sostituita dalla seguente: 
    «u bis) stoccaggio: deposito  di  effluenti  di  allevamento,  di
digestato,   di   acque   di   vegetazione   e   di   acque    reflue
agroalimentari;». 
  16. La lettera v) del comma 1 dell'art. 2 del d.p.g.r. n. 46/R/2008
e' abrogata. 
  17. La lettera x) del comma 1 dell'art. 2 del d.p.g.r. n. 46/R/2008
e' sostituita dalla seguente: 
    «x) trattamento: qualsiasi operazione, effettuata su materiali  e
sostanze disciplinate dal presente regolamento da soli o  in  miscela
tra loro, compreso lo stoccaggio, e la digestione anaerobica, che sia
idonea   a   modificare   le   loro    caratteristiche    agronomiche
valorizzandone gli  effetti  ammendanti,  fertilizzanti,  concimanti,
correttivi, fertirrigui o riducendo  i  rischi  igienico  sanitari  e
ambientali connessi all'autorizzazione, purche'  senza  addizione  di
sostanze estranee;».