(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 3 del 17 gennaio 2018) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana il seguente regolamento: (Omissis). Visto l'art. 117, comma terzo e comma sesto, della Costituzione; Visto l'art. 42 dello statuto; Vista la legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) ed in particolare l'art. 13; Visto il decreto interministeriale 25 febbraio 2016 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonche' per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato); Visto il parere favorevole del Comitato di direzione espresso nella seduta del 5 ottobre 2017; Visto il parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5; Vista le deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2017, n. 1493; Considerato quanto segue: 1. la legge regionale n. 3/2016 ha modificato la legge regionale n. 20/2006 in attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera d), numeri 5) e 6), della legge regionale n. 22/2015, con la quale sono state trasferite alla Regione le funzioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e le funzioni di autorita' competente concernenti l'autorizzazione unica ambientale (AUA); 2. ad eccezione degli scarichi di acque reflue domestiche fuori dalla pubblica fognatura provenienti da insediamenti residenziali di competenza del comune, le autorizzazioni allo scarico, in pubblica fognatura e fuori pubblica fognatura, sono rilasciate nell'ambito dell'autorizzazione unica ambientale e pertanto sono attratte alla competenza regionale; 3. si rende quindi necessaria una revisione del regolamento emanato con d.p.g.r. n. 46/R/2008 al fine di adeguarne i contenuti alle modifiche della legge regionale n. 20/2006 nonche' all'evoluzione della normativa statale in materia di autorizzazione unica ambientale; 4. il d.p.g.r. n. 46/R/2006 contiene altresi' disposizioni con riferimento ad aspetti della disciplina di settore che il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) demanda alla normativa regionale, con particolare riferimento: alle condizioni di autorizzazione degli scarichi di acque reflue e ai criteri per rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale; alle prescrizioni regionali per la tutela delle acque; alle fasi di autorizzazione provvisoria; all'individuazione dei trattamenti appropriati degli scarichi; alle procedure e modalita' di utilizzazione agronomica; agli scaricatori di piena; alla gestione delle acque meteoriche dilavanti e delle acque di restituzione; al monitoraggio, flussi dati e alle modalita' di effettuazione dei controlli; 5. e' quindi necessario dettare disposizioni, oltre che per adeguare tale disciplina al nuovo riparto di competenze conseguente al riordino delle funzioni provinciali attuato dalla legge regionale n. 22/2015, anche per rivedere l'impostazione generale del regolamento, eliminando disposizioni procedurali e di coordinamento ormai superate dalla semplificazione del quadro delle competenze in materia di scarichi, che vede come titolari delle funzioni unicamente comuni e Regione; 6. e' necessario intervenire in materia di utilizzazione agronomica per conformare le disposizioni vigenti alla nuova normativa statale. In particolare, con il decreto interministeriale 25 febbraio 2016 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonche' per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato) sono stati aggiornati i criteri e le norme tecniche generali e in particolare sono state introdotte nuove disposizioni che permettono l'utilizzazione agronomica del digestato ottenuto, in impianti aziendali o interaziendali, dalla digestione anaerobica di materiali stabiliti nel citato decreto ministeriale; Si approva il presente regolamento: Art. 1 Definizioni. Modifiche all'art. 2 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 1. Alla lettera e) del comma 1 dell'art. 2 del regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008 n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 «Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento») dopo le parole: «nell'allevamento» sono aggiunte le seguenti: «nel corso dell'anno solare». 2. Alla lettera f) del comma 1 dell'art. 2 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 le parole: «gli effluenti» sono sostitute dalle seguenti: «i materiali e le sostanze». 3. La lettera i) del comma 1 dell'art. 2 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 e' sostituita dalla seguente: «i) effluenti di allevamento: le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da attivita' di piscicoltura da impianti di acqua dolce;». 4. Alla lettera l) del comma 1 dell'art. 2 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 le parole: «Sono assimilati ai letami, se provenienti dall'attivita' di allevamento» sono sostituite dalle seguenti. «Sono assimilati ai letami le frazioni palabili dei digestati e se provenienti dalle attivita' di allevamento». 5. Al numero 3) della lettera l) del comma 1 dell'art. 2 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 la parola: «zootecnici» e' sostituita dalle seguenti: «di allevamento». 6. Alla lettera m) del comma 1 dell'art. 2 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 le parole: «Sono assimilati ai liquami, se provenienti dall'attivita' di allevamento:» sono sostituite dalle seguenti: «Sono assimilati ai liquami i digestati tal quali, le frazioni chiarificate dei digestati e se provenienti dall'attivita' di allevamento:». 7. Al numero 3 della lettera m) del comma 1 dell'art. 2 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 la parola: «zootecnici» e' sostituita dalle seguenti: «di allevamento». 8. Al numero 5 della lettera m) del comma 1 dell'art. 2 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 dopo la parola: «zootecnici» sono aggiunte le seguenti: «non contenenti sostanze pericolose,». 9. Dopo il numero 5 della lettera m) del comma 1 dell'art. 2 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 e' aggiunto il seguente numero: «5-bis) eventuali residui di alimenti zootecnici.». 10. Dopo la lettera m) del comma 1 dell'art. 2 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 e' aggiunta la seguente: «m bis) digestione anaerobica (DA): processo biologico di degradazione della sostanza organica in condizioni anaerobiche controllate, finalizzato alla produzione del biogas, e con produzione di digestato;». 11. Dopo la lettera m bis) del comma 1 dell'art. 2 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 e' aggiunta la seguente: «m ter) digestato: materiale derivante dalla digestione anaerobica delle matrici e delle sostanze di cui all'art. 22 del decreto ministeriale 25 febbraio 2016 da soli o in miscela tra loro. A seconda dei materiali e sostanze da cui deriva il digestato e' distinto in: agrozootecnico e agroindustriale;». 12. Dopo la lettera m ter) del comma 1 dell'art. 2 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 e' aggiunta la seguente: «m quater) impianto di digestione anaerobica: l'insieme del sistema di stoccaggio, delle vasche idrolisi delle biomasse, delle apparecchiature di trasferimento dal substrato ai digestori, dei digestori e gasometri, delle tubazioni di convogliamento del gas, dei sistemi di pompaggio, condizionamento e trattamento del gas, di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore - alternatore) e del sistema di trattamento dei fumi, nonche' impianti e attrezzature per la produzione di biometano;». 13. Dopo la lettera m quater) del comma 1 dell'art. 2 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 e' aggiunta la seguente: «m quinquies) impianto aziendale: impianto di digestione anaerobica al servizio di una singola impresa agricola che sia alimentato prevalentemente o esclusivamente con le matrici o le sostanze di cui all'art. 22 del decreto ministeriale 25 febbraio 2016 provenienti dall'attivita' svolta dall'impresa medesima;». 14. Dopo la lettera m quinquies) del comma 1 dell'art. 2 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 e' aggiunta la seguente: «m sexies) impianto interaziendale: l'impianto di digestione anaerobica, diverso dall'impianto aziendale, che sia alimentato con le matrici o le sostanze di cui all'art. 22 del decreto ministeriale 25 febbraio 2016, provenienti esclusivamente da imprese agricole o agroindustriali associare o consorziate con l'impresa che ha la proprieta' o la gestione dell'impianto o che abbiano stipulato con essa apposito contratto di fornitura di durata minima pluriennale.». 15. La lettera u bis) del comma 1 dell'art. 2 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 e' sostituita dalla seguente: «u bis) stoccaggio: deposito di effluenti di allevamento, di digestato, di acque di vegetazione e di acque reflue agroalimentari;». 16. La lettera v) del comma 1 dell'art. 2 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 e' abrogata. 17. La lettera x) del comma 1 dell'art. 2 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 e' sostituita dalla seguente: «x) trattamento: qualsiasi operazione, effettuata su materiali e sostanze disciplinate dal presente regolamento da soli o in miscela tra loro, compreso lo stoccaggio, e la digestione anaerobica, che sia idonea a modificare le loro caratteristiche agronomiche valorizzandone gli effetti ammendanti, fertilizzanti, concimanti, correttivi, fertirrigui o riducendo i rischi igienico sanitari e ambientali connessi all'autorizzazione, purche' senza addizione di sostanze estranee;».